Il suo ruolo in azienda è fondamentale in quanto tutela la salute dei lavoratori, permettendo di abbassare ulteriormente il livello di rischio associato alle attività svolte in azienda. Spieghiamo di seguito cosa fa, quali sono i compiti e qual è il ruolo in azienda per una figura così fondamentale.

Il medico competente in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, è una figura professionale che, avendone titolo e requisiti professionali, si occupa di svolgere attività di sorveglianza e visite mediche per assicurarsi che i lavoratori godano di buona salute.

È solitamente un libero professionista o dipendente di struttura sanitaria, che ha conseguito una specializzazione in medicina del lavoro oppure in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, che deve risultare iscritto ad un elenco nazionale dei medici competenti, reperibile da ogni datore di lavoro sul sito del ministero ed iscritto all’ordine dei medici nazionale.

In base a quanto previsto prima dal D.lgs. 626/94 poi dal D.lgs. 277/91 ed infine dal decreto legislativo 81/08 il medico competente deve:

  • Essere specializzato in medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
  • Aver effettuato docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
  • Possedere l’autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il cosiddetto medico autorizzato ai sensi della 277.
Quali visite deve effettuare il medico competente?

Le visite mediche inerenti la medicina del lavoro previste dal ministero della salute possono essere:

  • Visite periodiche;
  • Preventive in fase di preassunzione;
  • Pre assuntive;
  • Su richiesta del lavoratore;
  • In occasione del cambio della mansione;
  • Dopo infortunio;
  • Per congedo maternità;
  • Alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ogni lavoratore ha diritto a richiedere al datore di lavoro una visita straordinaria per l’accertamento di problematiche emerse a causa della mansione svolta in azienda.

IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea, di cui vanno precisati i limiti temporali di validità;
  • inidoneità permanente.
Che informazioni deve fornire il datore di lavoro al medico competente?

Tutti i Datori di lavoro sono obbligati a fornire al proprio medico del lavoro il Documento di valutazione dei rischi (DVR) aziendale ed oltre a ciò a permettere al medico di eseguire un sopralluogo negli ambienti di lavoro in collaborazione con il servizio di prevenzione, in maniera tale che abbia tutte le informazioni relative:

  • A quali rischi sono presenti in azienda;
  • Alla programmazione ed esecuzione delle misure preventive e protettive;
  • All’organizzazione del lavoro;
  • Agli impianti e processi produttivi;
  • Agli infortuni sul lavoro e malattie professionali;
  • Ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Il ruolo del medico competente in tempo di COVID-19

Il Ministero della Salute ha sottolineato più volte il ruolo fondamentale del medico competente nel supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione richiamate più volte da diversi Protocolli anti Covid-19 sia del Governo che dell’INAIL.

Ed è fondamentale che il medico competente collabori all’informazione/formazione di lavoratori e lavoratrici sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e collabori all’adozione di una serie di misure organizzative e logistiche da mettere in atto, che andranno a integrare il DVR, atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, contribuendo altresì alla prevenzione della diffusione dell’epidemia nei luoghi di lavoro.

Inoltre è opportuno che il medico competente collabori con il datore di lavoro nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell’ottica di contribuire a evitare l’isolamento sociale, a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico.

In ultimo va sottolineato che le visite mediche, previste dall’articolo 41 (“Sorveglianza sanitaria”) del D.Lgs. 81/2008, vanno programmate per evitare assembramenti e svolte possibilmente in un’infermeria aziendale, oppure in un ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d’aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un’adeguata igiene delle mani.

La sorveglianza sanitaria infatti – chiarisce la nota del Ministero – “non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente e, pertanto, allo stato, non può realizzarsi attraverso visite mediche a distanza”. Particolare attenzione va data ai soggetti fragili, anche in relazione all’età (maggiore di 55 anni).


 

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