Il DVR o Documento Valutazione dei Rischi è qualcosa di molto importante per un’azienda e tutti i datori di lavoro lo devono conoscere bene.

Queste e molte altre sono le domande che spesso il datore di lavoro ci pone in qualità di RSPP esterni all’azienda. Il nostro compito è quindi quello di far capire al titolare quanto sia importante procedere con l’attuazione di misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, così da garantire la massima sicurezza nell’impresa.

Di cosa si tratta?

Il Documento di valutazione dei rischi DVR è l’attestazione volta alla individuazione dei rischi presenti per la salute dei lavoratori relativamente alle attività da loro svolte.
I Documenti di valutazione dei rischi, che possono essere prodotti in forma cartacea o elettronica, hanno come contenuto, la stima delle probabilità che nel luogo di lavoro siano presenti dei rischi legati all’attività svolta dal dipendente e la misura del danno che gli possa provocare.

Serve ad analizzare, valutare e prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.

La finalità specifica della redazione del DVR è quella di ridurre al minimo le probabilità di rischio per i lavoratori al fine di contenere il più possibile gli infortuni.

Non va inoltre dimenticata la necessità di firma del documento da parte del Datore di lavoro, del Medico Competente , del RSPP ed, eventualmente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per presa visione.

Il Datore di lavoro, effettua la valutazione dei rischi e, visto che ne è il responsabile, redige il DVR. Inoltre lo stesso ha come obbligo quello di firmarlo in calce, pena l’invalidità giuridica dello stesso. Oltre a lui può essere eseguito anche da esperti qualificati.

Che caratteristiche deve avere un DVR?

In tema di valutazione rischi, un buon DVR è un documento che deve contenere determinate caratteristiche di valutazione dei rischi specifici:

  • Descrivere tutti i rischi presenti in azienda legati allo svolgimento dell’attività o mansione;
  • Indicare la tipologia di misure di prevenzione e protezione da adottare per tenere sotto controllo, o meglio eliminare, il rischio per i lavoratori;
  • Contenere una relazione esaustiva che faccia riferimento ai criteri adottati per la valutazione, rischio per rischio, in modo che il documento risulti facilmente comprensibile anche ai non addetti ai lavori;
  • Per ogni valutazione, deve contemplare la scelta delle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre il rischio, o meglio eliminarlo del tutto, sia come misure di prevenzione collettiva che come dispositivi di tutela delle condizioni dei dipendenti;
  • Contenere anche una relazione che preveda un programma delle misure necessarie o utili nel tempo per garantire un certo grado di miglioramento relativamente al servizio di prevenzione e sicurezza nel luogo di lavoro;
  • Questa valutazione, oltre ad essere rivista periodicamente, deve rappresentare una indicazione dello stato di avanzamento del programma di miglioramento rispetto alle previsioni iniziali;
  • Deve contenere una valutazione dello stress lavoro correlato;
  • Deve essere valutato il rischio lavorativo relativamente ai casi di lavoratrici gestanti;
  • La valutazione del rischio contenere anche l’organigramma della sicurezza completo, in cui siano definiti i nominativi degli addetti alle squadre di emergenza così come quello di eventuali preposti e dirigenti per la sicurezza.
AGGIORNAMENTO DEL DVR

A seconda delle modifiche avvenute in azienda o nei lavoratori, deve essere fatta una valutazione. Di conseguenza anche il documento relativo sul DVR deve essere immediatamente aggiornato.

Questo sempre nel rispetto delle modalità previste dalla normativa. Le modifiche per le quali il DV deve essere aggiornato sono:

  • Modifiche al processo produttivo;
  • Modifiche significative dell’organizzazione del lavoro;
  • A seguito di infortuni significativi;
  • Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
  • In relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato entro 30 giorni dalle rispettive causali.

Anche in caso di aggiornamento della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Inoltre, alcune valutazioni specifiche hanno scadenze definite direttamente dalla norma tecnica cui si riferiscono. Per esempio la valutazione del rischio rumore ha una durata di 4 anni.

CUSTODIA DEL DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), deve essere custodito in azienda cioè presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel TU 81/08, può essere conservato su supporto informatico (in formato PDF).

Oltre al Medico Competente, che si occupa di ciò che concerne la sorveglianza sanitaria, figurano anche soggetti come il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP, il RLS e il titolare d’impresa o datore di lavoro, fra le figure che possono partecipare alla stesura del DVR.

ERRORI NELLA STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Di seguito riportiamo alcuni errori nella stesura del documento che ricorrono frequentemente.

  1. Mancata firma del Documento: spessissimo si trovano documenti che non riportano la firma di chi ha redatto il documento quindi del Datore di lavoro
  2. Incompletezza e incongruenza: i DVR sono a volte incompleti e/o addirittura incongruenti.
  3. Mancato aggiornamento periodico del DVR: Il DVR è uno strumento che deve essere adeguato e attualizzato, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nell’azienda o che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori (vedi aggiornamento rischio Coronavirus).
  4. Mancato aggiornamento in merito ai pericoli “notori” ed alla “casistica concretamente verificabile”.
  5. Mancata considerazione dei precedenti accadimenti verificatisi in azienda.
  6. Mancata individuazione nel DVR delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione (art.28 comma 1 lett.d) D.Lgs.81/08).

Pertanto proprio per non commettere gli errori sopra indicati è consigliato farsi assistere nella stesura del documento da professionisti esperti.

MDL Da Vinci offre un’ampia gamma di servizi di sicurezza del lavoro, che includono l’assistenza dei Titolari d’impresa alla redazione dei Documenti Valutazione dei Rischi.

 


 

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