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La normativa sulla sicurezza del lavoro è abbastanza corposa ed articolata ed a oggi composta da diverse norme che negli anni sono andate a sostituire la famosa ed oramai ex 626 del lontano 1994.

Principali normative della sicurezza sul lavoro

Le principali normativa di riferimento sono le seguenti:

  1. Decreto legislativo 81/08 – TESTO UNICO;
  2. Decreto legislativo 106/09 (correttivo del 81/08);
  3. Il Decreto Legislativo 151/2015 (ha introdotto alcune modifiche all’aspetto sanzionatorio);
  4. Decreto ministeriale 388 (relativo alle norme sul primo soccorso);
  5. DM 10 marzo 1998 (relativo alle norme antincendio);

Oltre ai decreti legge vi sono altre normative che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro, gli Accordi Stato Regioni, ossia:

  1. Accordo Stato Regioni 26/02/2006
  2. Accordo Stato Regioni 21/12/2011 Formazione dei lavoratori
  3. Accordo Stato Regioni 21/12/2011 Formazione dei Datori di lavoro
  4. Accordo Stato Regioni 22/02/2012 Attrezzature
  5. Circolare Ministero del lavoro 11/03/2013
  6. Accordo Stato Regioni 25/07/2012
  7. Accordo Stato Regioni 7/07/2016

In buona sostanza la normativa per la sicurezza sul lavoro regolamenta prevalentemente tutti quelli che sono gli obblighi di un datore di lavoro nei confronti dei propri lavoratori.

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro prevede obblighi e sanzioni per il Datore di lavoro e tutte quelle figure della sicurezza sul lavoro come il Medico Competente il RSPP, l’RLS che sono costantemente impegnati nell’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione e in tutte le attività volte a garantire ed a migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori.

Sicuramente, nonostante il Decreto 81/08 abbia semplificato ed accorpato parecchie leggi, quali ad esempio la legge 626/94, la normativa di sicurezza sul lavoro è molto vasta ed articolata così che spesso si deve ricorrere all’aiuto di consulenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

MDL Da Vinci mette a disposizione dei propri clienti uno staff di professionisti completo ed esperto in materia di sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro e formazione dei lavoratori.
Se necessitate di consulenza in sicurezza sul lavoro non esitate a contattarci. La nostra segreteria è a vostra disposizione per eventuali richieste di chiarimento in merito alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Vai alla sezione contatti

Nello specifico:

1. Decreto legislativo 81/08 – TESTO UNICO

La legge 81/08, o Testo Unico sulla sicurezza, regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; esso è il risultato di un serie di norme in materia di sicurezza che si sono, di volta in volta, susseguite nel tempo.
Successivamente la legge 81 2008 è stata integrata dalle disposizioni riportate dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, entrato in vigore il 20 di quello stesso mese e anno.

Il Testo Unico 81/08 o d.lgs 81/08, trova il suo fondamento in alcuni principi della Costituzione italiana. Tra questi, va ricordato quello sancito dall’art. 32 del decreto 81/2008, secondo cui il diritto alla salute e all’integrità fisica è un diritto fondamentale dell’uomo. Inoltre, già nell’art. 35 della Carta Costituzionale si garantisce la tutela del lavoro, mentre nell’art. 41 si sostiene come l’iniziativa economica privata, “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

La legge ha avuto come obiettivo quello di stabilire regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, quali essi siano. L’obiettivo è quello di evitare o comunque ridurre al minimo, l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa per evitare infortuni o incidenti o, peggio, contrarre una malattia professionale.

Quindi per riassumere “la sicurezza sul lavoro è la condizione di far svolgere a tutti coloro che lavorano, la propria attività lavorativa in sicurezza, senza esporli a rischio di incidenti o malattie professionali”.

Testo fondamentale che si occupa di regolamentare la sicurezza sul lavoro è il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto 81/08).

 

Inoltre, il Testo Unico sulla sicurezza elenca le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, che vengono poi integrate dalle misure di sicurezza previste per specifici rischi o settori di attività (es. movimentazione manuale di carichi, videoterminali, agenti fisici, biologici e cancerogeni, etc.).

Dunque il D.Lgs 81 08 “si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati”.
Nel 2009 il D.Lgs. 106/2009, ha stabilito diverse disposizioni integrative e correttive alla legge 81 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Decreto legislativo 106/09

Il D.Lgs. 106/2009, stabilisce “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Riportiamo le modifiche che riguardanti in particolare il Medico competente.

L’art. 13 del D.Lgs. 106/2009, riporta le modifiche in merito agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. In particolare, la lettera g): richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto, viene sostituita con inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.

L’art. 15 del D.Lgs. 106/2009, prevede modifiche in merito agli obblighi del medico competente.

  • La lettera c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio;
  • Alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia è sostituita con istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, e salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
  • La lettera e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione è sostituita con consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.
3. Il Decreto Legislativo 151/2015

Il 24 settembre è entrato in vigore il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151, “disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).

Il D.Lgs. 151/2015 non ha cambiato gli obblighi, le responsabilità e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, ha introdotto, però, alcune modifiche ed integrazioni al Testo Unico, che riguardano soprattutto l’aspetto sanzionatorio.

Il D.Lgs. 81/08 art. 20 ha modificato alcune norme sanzionatorie del D.Lgs. 81/08 (“modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”); una disposizione contenuta nel Titolo I (“razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e revisione del regime delle sanzioni”), Capo III (“razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”) del suddetto decreto.

L’articolo 22 del D.Lgs. 151 (“Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale”) ha modificato l’articolo 14 del D.Lgs. 81/08, riguardo la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Cosa ha modificato il D.Lgs. 151/2015 rispetto al Testo Unico?

Il mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e la mancata erogazione della formazione art. 55 del D.Lgs.81/08 (“Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”), comma 6 bis, che prevede che “in caso di violazione delle disposizioni previste dall’art. 18, comma 1, lettera g), e dall’art. 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.”

Quindi:

  • Attrezzature di lavoro – Titolo III D.Lgs. 81/08e’ stato modificato l’art. 87 (“Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del conducente in uso”), attraverso la correzione di sanzioni duplicate e attraverso l’inserimento di nuovi riferimenti sanzionatori;
  • Se il datore di lavoro omette di fornire la formazione obbligatoria ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, ai lavoratori addetti al primo soccorso e addetti all’antincendio e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l’importo della sanzione prevista dall’art. 55 c. 5 lett. c) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori;
  • Se il datore di lavoro omette di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza [e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”, la sanzione prevista dall’art. 55 c. 5 lett. e) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori;
  • Sospensione dell’attività imprenditoriale.

E’ stato modificato l’art. 14 (“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”) del D.Lgs.81/08 come di seguito riportato:

si procede con un arrotondamento degli importi relativi alla “somma aggiuntiva” il cui pagamento rappresenta il presupposto per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell’organo di vigilanza.

Le “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs.81/08 che occorre pagare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale non costituiscono una “sanzione” vera e propria, però, una volta richiamata questa distinzione, è stato stabilito di dare conto in questo contributo anche delle modifiche apportate dal D.Lgs.151/2015 al regime delle somme aggiuntive citate all’art. 14:

  •  All’interno dell’art. 14 esiste un comma (5-bis) secondo cui, su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta;
  • L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.

 


 

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