La visita medica del lavoro è importantissima per ogni lavoratore e rispettare la normativa che la prevede è fondamentale. Questo non solo per evitare sanzioni, ma anche per garantire che i lavoratori siano costantemente monitorati per evitare il rischio di malattie professionali.
La visita medica del lavoro, prevista nel TESTO UNICO (Titolo I, capo III, Sezione) eseguita con regolarità in ambito sorveglianza sanitaria, si effettua con diversa periodicità e con finalità differenti.
MDL Da Vinci, avvalendosi di figure specializzate nel campo della medicina del lavoro, effettua visite mediche per lavoratori, anche sul luogo di lavoro.
Nello specifico, la visita medica del lavoratore o visita di medicina del lavoro, è una visita eseguita da un Medico Competente specialista in medicina del lavoro, per verificare l’idoneità alla mansione specifica svolta dal lavoratore.
La visita medica è importantissima ed è un diritto del lavoratore, poiché ha la finalità di monitorare costantemente il suo stato di salute tutelandolo dall’esposizione ai rischi lavorativi. Questa infatti permette di rilevare in anticipo l’insorgenza di una patologia correlata ai rischi professionali e/o condizioni di rischio per la salute dei lavoratori.
Consiste nell’esecuzione di esami sia clinici che biologici mirati a monitorare l’incidenza del rischio lavorativo sulla salute del lavoratore e comprende le seguenti indagini diagnostiche sul dipendente:
Il medico competente dopo la visita formula uno dei seguenti giudizi, in relazione alla mansione svolta dal lavoratore:
Il datore di lavoro deve tenerne assolutamente conto al fine di assegnare al lavoratore adeguate mansioni che non compromettano la salute del lavoratore (art. 18 D.Lgs 81 del 2008).
Di norma la visita medica è una volta all’anno. Ma il medico può stabilire una periodicità diversa in base ai rischi aziendali e ai soggetti visitati.
Le visite e gli esami fatti ai lavoratori, comprensive di esami clinici e biologici, sono stabilite dal medico competente. Tutte le prestazioni sanitarie sono a totale carico del datore di lavoro (art. 41 D.Lgs 81/08).
La sorveglianza sanitaria non è prevista, come erroneamente si ritiene, soltanto per mansioni particolarmente pericolose o pesanti, ma anche per chi svolge compiti piuttosto comuni, come il lavoro al computer (è sufficiente lavorare con qualsiasi apparecchiatura dotata di monitor, come un pc, per 20 ore alla settimana perché la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria).
Vediamo alcuni casi specifici.
Al medico competente, nello svolgimento della sorveglianza sanitaria, è permesso svolgere la visita medica preventiva in fase pre assuntiva, atta a verificare l’idoneità alla mansione specifica e l’assenza di controindicazioni al lavoro, anche nel caso in cui il lavoratore non sia stato ancora assunto.
La visita medica preventiva in fase pre assuntiva è facoltativa e la sua richiesta al medico competente è a totale discrezione del datore di lavoro, mentre la visita preventiva è obbligatoria. In altre parole la visita preventiva è sempre obbligatoria per il datore di lavoro che però può scegliere se farla eseguire prima o contestualmente all’assunzione del potenziale lavoratore.
Il datore di lavoro ha così l’opportunità di assumere solo il lavoratore ritenuto idoneo dal medico del lavoro, mentre prima era costretto, a fronte di un giudizio di inidoneità, a destinarlo ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute o, se questo non fosse stato possibile, a risolvere il suo contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, oppure a licenziarlo per giustificato motivo oggettivo di natura soggettiva.
Si precisa inoltre che, le visite mediche preventive di idoneità al lavoro in fase pre assuntiva, dovranno essere esclusivamente legate ad una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria o per la quale questa è stata chiesta dal lavoratore. La visita pre assuntiva non potrà, comunque, essere effettuata, come, del resto, tutte le visite mediche di cui all’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, per accertare lo stato di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Con la modifica dell’art. 41, comma 4, si rammenta che anche le visite mediche preventive in fase pre assuntiva, così come quelle di tipo preventivo, periodico e per cambio di mansione o di rientro dopo 60 o più giorni per motivi di salute, “sono, altresì, finalizzate alla verifica dell’assenza delle condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti”.
MDL Da Vinci è in grado di effettuare una vasta gamma di servizi sanitari, comprese le visite specialistiche presso il circuito di Gruppo Da Vinci, nei poliambulatori di Civita Castellana e Viterbo.
Non solo, Poliambulatorio Da Vinci Viterbo ha al suo interno anche un laboratorio analisi chimico-cliniche dove effettuare tutti i tipi di esami di laboratorio necessari.
Sempre in ambito di diagnostica di laboratorio, Poliambulatorio Da Vinci Civita Castellana si avvale di una pluriennale e consolidata collaborazione con Gruppo Ippocrate , laboratorio analisi situato a fianco alla struttura e convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.
La visita medica, nell’ambito lavorativo, non è sempre imposta dal datore di lavoro, ma può essere anche richiesta dal dipendente, qualora l’attività svolta comporti dei rischi per la sua salute.
Perciò oltre agli esami che devono essere eseguiti periodicamente riguardo gli accertamenti sanitari obbligatori, il dipendente può richiedere, di propria iniziativa, di essere sottoposto a visita medica, se correlata ai rischi professionali o se le condizioni di salute possono peggiorare a causa delle mansioni svolte.
Anche in questo caso è a carico del lavoratore